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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.018.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1913

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/07/2019  [ apri ]
2.018.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disciplina sulla presenza delle popolazioni nomadi e di etnia tradizionalmente nomade o seminomade nel territorio italiano)

  1. Ferma restando la competenza regionale in materia di interventi per le popolazioni nomadi e seminomadi, sono ammessi all'assegnazione di aree nei campi di sosta o di transito i soggetti nomadi e seminomadi che:
   a) sono cittadini italiani o di uno Stato aderente all'Unione europea in possesso di un documento idoneo ad attestare l'identità personale del titolare, ai sensi degli articoli 35 e 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
   b) sono stranieri in possesso di documenti idonei a comprovare il regolare soggiorno nel territorio dello Stato in base alla normativa vigente.

  2. I comuni nel cui territorio insistono i campi di sosta o di transito disciplinano con proprio regolamento:
   a) le modalità per l'ammissione al campo di sosta assegnato;
   b) le modalità di utilizzo del campo di sosta assegnato, delle attrezzature e dei servizi presenti nonché le modalità di compartecipazione degli utenti ai costi di utilizzo dello stesso campo;
   c) l'istituzione di un comitato di gestione al quale sono affidati i compiti di cura del campo di sosta, di vigilanza sul rispetto delle norme regolamentari, di verifica delle condizioni di sicurezza del campo e di promozione di interventi per garantire l'assolvimento dell'obbligo scolastico da parte dei minori di età. Al comitato partecipano dirigenti e funzionari designati dall'amministrazione comunale. Il comitato effettua controlli periodici anche in collaborazione con le Forze dell'ordine, con i vigili del fuoco e con la polizia locale;
   d) le fattispecie che comportano l'allontanamento dal campo di sosta.

  3. Fermo restando quanto disposto dai commi 1 e 2, la permanenza all'interno dei campi di sosta è prevista per la durata massima di sei mesi. In caso di mancato rispetto di tale limite è assicurato l'allontanamento forzato dal campo.