Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
1. Il comma 1 dell'articolo 5, delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito con il seguente:
«1. Le sezioni di polizia giudiziaria sono composte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri; del corpo della guardia di finanza e del corpo di polizia penitenziaria».