Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Istituzione di corridoi umanitari europei)
1. Al fine di evitare i viaggi con i barconi, ridurre il più possibile il numero di morti nel Mediterraneo e contrastare efficacemente lo sfruttamento dei trafficanti di esseri umani, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i ministri interessati, adotterà le necessarie iniziative, nelle opportune sedi europee e internazionali, sentite le organizzazioni interessate come ONG, associazioni, organismi internazionali, chiese e organismi ecumenici, per realizzare un numero adeguato di corridoi umanitari europei, atti a garantire un ingresso legale sui territori nazionali, tramite la concessione di visto umanitario e la possibilità di presentare successivamente domanda di asilo, alle persone in condizioni di vulnerabilità, con particolare attenzione alle vittime di persecuzioni, torture e violenze, famiglie con bambini, anziani, malati, persone con disabilità.