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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 17.05.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1913

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/07/2019  [ apri ]
17.05.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Concorso al finanziamento degli oneri di sicurezza per eventi olimpici)

  1. La Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) sono responsabili in solido dell'ordine e della sicurezza pubblica durante gli eventi olimpici nelle città sedi di stadi di calcio del campionato di serie A.
  2. La FIGC e le federazioni calcistiche nazionali di Paesi esteri sono responsabili in solido dell'ordine e della sicurezza pubblica nelle città in cui si svolgono eventi calcistici internazionali.
  3. Ai fini dell'ordine e della sicurezza pubblica, durante gli eventi olimpici di cui al comma 1 del presente articolo, le società sportive concorrono al finanziamento degli oneri di sicurezza in base a princìpi di solidarietà e di sussidiarietà nella misura del 75 per cento.