Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Concorso al finanziamento degli oneri di sicurezza per eventi olimpici)
1. La Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) sono responsabili in solido dell'ordine e della sicurezza pubblica durante gli eventi olimpici nelle città sedi di stadi di calcio del campionato di serie A.
2. La FIGC e le federazioni calcistiche nazionali di Paesi esteri sono responsabili in solido dell'ordine e della sicurezza pubblica nelle città in cui si svolgono eventi calcistici internazionali.
3. Ai fini dell'ordine e della sicurezza pubblica, durante gli eventi olimpici di cui al comma 1 del presente articolo, le società sportive concorrono al finanziamento degli oneri di sicurezza in base a princìpi di solidarietà e di sussidiarietà nella misura del 75 per cento.