stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 16.2.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1913

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/07/2019  [ apri ]
16.2.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) all'articolo 52 è aggiunto il seguente comma:
   «Non può essere citato in giudizio, nell'ambito di un procedimento civile per il risarcimento dei danni, colui che ha agito per difendere la propria o l'altrui incolumità o i beni propri o altrui in presenza delle condizioni di cui al presente articolo».