Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) il divieto di accesso in parola si estende ai luoghi specificatamente indicati di particolare pregio storico, artistico, turistico e monumentale delle città che ospitano eventi sportivi limitatamente al giorno in cui tali eventi sono calendarizzati.