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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 12.064.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1913

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/07/2019  [ apri ]
12.064.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. Le spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, con esclusione delle cure balneo-termali, idropiniche e inalatorie, sostenute dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Forze armate e di polizia e conseguenti a ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico, ovvero nello svolgimento di attività operative o addestrative, sono rimborsate a titolo di anticipo su richiesta dell'interessato anche anteriormente all'avvenuto riconoscimento di dipendenza da causa di servizio da parte del Comitato di verifica delle cause di servizio.
  Nel caso in cui in esito al parere del Comitato di verifica delle cause di servizio la dipendenza da causa di servizio venga esclusa le somme corrisposte a titolo di anticipo dovranno essere ripetute.
  Nel caso in cui il Comitato di verifica delle cause di servizio accerti la dipendenza da causa di servizio, al dipendente interessato dovrà essere riconosciuto anche il risarcimento del danno biologico e del danno morale subito.