Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di cittadinanza)
1. All'articolo 9.1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo la parola: «(QCER)» sono inserite le seguenti: «nonché degli elementi essenziali della Costituzione, della storia e della geografia dell'Italia, secondo le modalità stabilite dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto».
b) le parole: «che non abbiano sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o che non siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del medesimo testo unico» sono soppresse.