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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 12.036.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1913

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/07/2019  [ apri ]
12.036.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Alimentazione del Fondo unico di amministrazione per il personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno)

  1. Allo scopo di alimentare il Fondo unico di amministrazione per la remunerazione delle maggiori attività rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a decorrere dal corrente esercizio finanziario, è annualmente riassegnata al pertinente capitolo di bilancio del Ministero dell'interno una quota parte non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento delle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dai prefetti ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
  2. A decorrere dall'esercizio finanziario dell'anno 2020, l'incremento del Fondo non può essere superiore al 15 per cento della consistenza complessiva determinata nell'anno precedente.