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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 12.025.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1913

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/07/2019  [ apri ]
12.025.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Misure urgenti per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno)

  1. Al fine di accelerare il miglioramento e il ricambio del vestiario del personale della Polizia di Stato è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026.
  2. Al fine di assicurare il medesimo trattamento a tutto il personale del Comparto sicurezza e difesa, a decorrere dal 1o marzo 2019 e sino alla data di adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, fatta salva l'autonomia negoziale, l'importo del buono pasto spettante al personale di cui al predetto articolo 46 è fissato in 7 euro. Ai conseguenti oneri, pari a complessivi euro 746.360 per l'anno 2019 e a euro 895.632 a decorrere dall'anno 2020, comprensivi degli effetti indotti sulla carriera dirigenziale penitenziaria, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 marzo 2018, per la quota parte destinata a ciascun corpo di polizia e delle forze armate, ivi incluso il Corpo delle Capitanerie di porto, nonché degli effetti degli oneri indotti sulla carriera dirigenziale penitenziaria, come incrementata dall'articolo 1, comma 442, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  3. Ai fini di una più ottimale funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è disposto quanto segue:
   a) per le finalità di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, gli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile», sono incrementati di 449.370 euro per l'anno 2019, di 407.329 euro per l'anno 2020, di 1.362.890 euro per l'anno 2021 e di 1.500.000 euro a decorrere dall'anno 2022. L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa, pari a euro 27.520.213 per l'anno 2019, euro 21.578.172 per l'anno 2020, euro 22.533.733 per l'anno 2021 ed euro 22.670.843 a decorrere dall'anno 2022;
   b) al Capo VI del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, sono apportate le seguenti integrazioni e modifiche:
    «1) il titolo della rubrica del Capo è così modificato: Disposizioni transitorie, finali e copertura finanziaria”;
    2) il titolo della rubrica dell'articolo 12 è così modificato: “Disposizioni transitorie e finali”;
    3) all'articolo 12, prima del comma 1, è inserito il seguente: “01. In prima applicazione e limitatamente al biennio 2019-2020, la durata del corso di formazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, resta determinata in sei mesi, di cui almeno uno di applicazione pratica.”».
   Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera b), numero 3, è autorizzata la spesa di 350.630 euro per l'anno 2019, di 592.671 euro per l'anno 2020 e di 137.110 euro per l'anno 2021.

  4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 149, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «È altresì istituito un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, 2,5 milioni di euro per l'anno 2020 e 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 da destinare all'incremento dei Fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale della carriera prefettizia e del personale di livello dirigenziale contrattualizzato dell'Amministrazione civile dell'interno. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al riparto delle predette risorse tra i due Fondi».
   b) il comma 152 è sostituito dal seguente: «I fondi di cui al primo periodo e al secondo periodo del comma 149 possono essere ulteriormente incrementati rispettivamente fino ad un massimo di 3,5 milioni di euro e fino ad un massimo di 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante risparmi strutturali di spesa corrente derivanti dall'ottimizzazione e dalla razionalizzazione dei settori di spesa relativi all'acquisizione dei servizi di noleggio e assicurazione degli automezzi del programma “Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica” nell'ambito della missione “Ordine pubblico e sicurezza”, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le misure e i conseguenti risparmi sono individuati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2019. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

  5. Il fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è incrementato di 4.500.000 euro per ciascuna delle annualità del biennio 2019-2020, di 2.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026 e di 7.000.000 euro a decorrere dall'anno 2027.
  6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3 lettera a) e lettera b), numero 3, 4, lettera a), e 5, pari a 8,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 12,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 14,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.