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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 12.023.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1913

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/07/2019  [ apri ]
12.023.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

   1. All'articolo 35-quater, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132, le parole: «5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020», sono sostituite con le seguenti: «10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020».
   2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.