Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Modifiche al Testo unico stupefacenti)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole: «cinque tabelle» con le seguenti: «due tabelle»;
b) all'articolo 73:
«i. al comma 1, sostituire le parole: “di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni” con le seguenti: “è punito con la reclusione da otto a venticinque anni”;
ii. al comma 1-bis, lettera b), sopprimere le parole: “elencate nella tabella II, sezione A,”;
iii. al comma 2, sostituire le parole: “indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni” con le seguenti: “è punito con la reclusione da dieci a ventisette anni”;
iv. al comma 4, sopprimere le parole: “ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 14”;
v. al comma 5, sostituire le parole: “reclusione da sei mesi a quattro anni” con le seguenti: “reclusione da due a otto anni”;
vi. sopprimere il comma 5-bis».
2. Il Ministero della salute, con proprio decreto, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, stabilisce i nuovi criteri di cui all'articolo 14 per il completamento e l'aggiornamento delle tabelle.