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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 10.06.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1913

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/07/2019  [ apri ]
10.06.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. La definizione delle procedure di condono di cui all'articolo 25 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, nonché le relative procedure di accesso da espletarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è estesa a tutti gli immobili, aventi una destinazione d'uso residenziale, a condizione che siano stati acquistati in buona fede in base a un titolo astrattamente idoneo e formalmente valido ad attestarne la proprietà, e che risultino regolarmente accatastati da più di 20 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge compresi quelli che, successivamente alla data di acquisto, sono stati sottoposti a un procedimento di accertamento di regolarità amministrativa, anche se concluso con sentenza sfavorevole. Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano agli immobili utilizzati per lo svolgimento di attività criminali, anche se abusivamente occupati; agli immobili siti in complessi o villaggi turistici oggetto di lottizzazione abusiva; agli immobili in corso di costruzione e non ancora ultimati; agli immobili non utilizzati costantemente dal proprietario come dimora abituale, quelli in cui il proprietario non abbia la residenza anagrafica e comunque a quelli non stabilmente abitati, quali le seconde case; agli immobili adibiti ad attività produttive di tipo industriale o commerciale.

ident. 10.08.