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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 10.022.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1913

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/07/2019  [ apri ]
10.022.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Interventi urgenti per il Comune di Castel Volturno)

  1. Al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana ed extraurbana nell'area di Castel Volturno, è disposto il trasferimento di un contingente aggiuntivo di agenti di Carabinieri e della Polizia di Stato nelle sedi dislocate in quei territori.
  2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le amministrazioni competenti possono disporre nuove assunzioni in deroga ai limiti assunzionali vigenti.
  3. Il Comune di Castel Volturno può effettuare assunzioni a tempo indeterminato di personale di polizia municipale, anche in deroga ai vincoli del Patto di stabilità.
  4. Nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale, il contingente di personale militare che opera nella Regione Campania ai sensi dell'articolo 3, commi 2-bis e seguenti del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è aumentato di 200 unità con la specifica finalità di contrasto alle organizzazioni criminali straniere, e, in particolare, quella nigeriana, che operano nell'area del litorale domitio e nelle aree limitrofe. Il Ministro dell'interno, di concerto, con il Ministro della difesa, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio decreto determina le modalità e le specifiche finalità d'impiego del predetto contingente aggiuntivo.
  5. Il Ministro dell'interno con propri decreti istituisce una sezione operativa della Direzione investigativa antimafia nel Comune di Castel Volturno e ne disciplina la dotazione organica e strumentale.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in trenta milioni annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019», allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Alle medesime finalità sono inoltre destinate le risorse residue a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 4 dell'articolo 16, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.