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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 10.015.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1913

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/07/2019  [ apri ]
10.015.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche all'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

  1. Il comma 3 dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 1, comma 19, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è sostituito dal seguente:
  «3. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269. Le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209, 211 e di cui al Titolo III-bis, parte seconda del presente decreto per il recupero dei rifiuti sono concesse dalle autorità competenti sulla base di istruttorie puntuali che verifichino il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 della presente disposizione o dei criteri indicati nell'allegato 1, suballegato 1, al decreto ministeriale 5 febbraio 1998; allegato 1, suballegato 1, al decreto ministeriale 12 giugno 2002, n. 161, e allegato 1, al decreto ministeriale 17 novembre 2005, n. 269, per i parametri ivi indicati relativi a tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti, attività di recupero e caratteristiche di quanto ottenuto da tale attività. Tali autorizzazioni individuano le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 178 per quanto riguarda le quantità di rifiuti ammissibili nell'impianto e da sottoporre alle operazioni di recupero. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possono essere emanate linee guida per l'uniforme applicazione della presente disposizione sul territorio nazionale e tenendo comunque conto dei valori limite per le sostanze inquinanti e di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo, i titolari delle autorizzazioni rilasciate successivamente alla presente disposizione presentano alle autorità competenti apposita istanza di aggiornamento ai criteri generali definiti dalle Linee guida.».