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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.67.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1913

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/07/2019  [ apri ]
1.67.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   c) il richiedente sia stato condannato, per uno o più reati contro la persona o contro il patrimonio o per detenzione o spaccio di sostanze stupefacenti, o comunque per aver commesso un grave crimine comune, con sentenza di condanna penale passata in giudicato. Ai fini della valutazione dell'inammissibilità della domanda la Commissione territoriale tiene conto di eventuali denunce a carico del richiedente anche in assenza di una sentenza di condanna definitiva.