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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.66.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1913

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/07/2019  [ apri ]
1.66.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 28-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  «4. Per motivi imperativi di pubblica sicurezza, le autorità competenti di cui all'articolo 3, ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di integrare gli strumenti di prevenzione e contrasto all'immigrazione clandestina, al fine di assicurare l'effettività delle espulsioni, nel rispetto delle garanzie costituzionali, possono disporre l'immediato allontanamento del clandestino appartenente ai paesi di origine sicuri di cui all'articolo 2-bis, perché la sua ulteriore permanenza sul territorio è incompatibile con la civile e sicura convivenza».