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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.62.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1913

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/07/2019  [ apri ]
1.62.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-bis. All'articolo 17 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sopprimere le parole: «e comunque con congruo anticipo rispetto al momento della consegna del veicolo»;
   b) al comma 4, dopo le parole: «disponibili a legislazione vigente.» inserire le seguenti: «Il Dipartimento provvede altresì ad impartire le disposizioni con modalità non onerose per gli esercenti.».