Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 13 della legge 1o aprile 1981, n. 121, dopo il quinto comma è inserito il seguente:
«Il questore, può disporre, con atto motivato, perquisizioni di dettaglio di determinate aree occupate da immigrati clandestini e o presunti tali e contestualmente il rimpatrio immediato degli stessi presso i Paesi di origine sicuri».