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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.51.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1913

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/07/2019  [ apri ]
1.51.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea, sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti»;
   b) dopo il capoverso 1-ter aggiungere i seguenti:
  «1-quater. Alle organizzazioni umanitarie che svolgono attività di ricerca e salvataggio in mare e che intendono entrare, transitare o sostare nel mare territoriale italiano è fatto obbligo di procedere alla identificazione e registrazione dei richiedenti asilo, attraverso la presenza obbligatoria a bordo di personale specializzato e la dotazione dei mezzi adeguati, e di trasmettere le richieste di asilo alle autorità competenti del Paese di nazionalità della nave. Il mancato rispetto del presente comma è causa di divieto di ingresso, transito o sosta, ai sensi del comma 1-ter. Per la mancata presenza a bordo della nave di personale specializzato e dei mezzi adeguati alle procedure di identificazione e registrazione dei richiedenti asilo si applica la confisca della nave».
   «1-quinquies. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'interno e della sanità, sono disciplinate le caratteristiche, le dotazioni minime e le qualifiche obbligatorie del personale di bordo delle navi di nazionalità italiana impiegate per le attività di ricerca e salvataggio in mare da parte di organizzazioni umanitarie. Per il mancato rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale si applica la confisca della nave».