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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.13.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1913

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/07/2019  [ apri ]
1.13.

  Al comma 1, premettere i seguenti:
  01. All'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti».

  02. Il comma 3 dell'articolo 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, è abrogato.
  03. I permessi di soggiorno per motivi umanitari rilasciati dal questore alla data di entrata in vigore della presente legge restano validi fino alla scadenza prevista.