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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.21. in Assemblea riferita al C. 183-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 16/10/2018  [ apri ]
2.21.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: di cui all'allegato fino alla fine della lettera, con le seguenti: a chilometro zero o utile: i prodotti agricoli e agroalimentari destinati all'alimentazione umana che rientrano nelle seguenti categorie:
   1) prodotti tradizionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 «Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449»;
   2) prodotti stagionali: i prodotti messi in vendita o consegnati allo stato fresco per il consumo o la preparazione dei pasti nelle attività di ristorazione a condizione che la messa in vendita o la consegna alle imprese utilizzatrici avvenga nel periodo di produzione tipico delle zone agricole;
   3) prodotti di comprovata sostenibilità ambientale: i prodotti il cui trasporto dal luogo di produzione al luogo previsto per il consumo produce meno di 25 kg di CO2 equivalente per tonnellata;.