Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: di cui all'allegato fino alla fine della lettera, con le seguenti: a chilometro zero o utile: i prodotti agricoli e agroalimentari destinati all'alimentazione umana che rientrano nelle seguenti categorie:
1) prodotti tradizionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 «Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449»;
2) prodotti stagionali: i prodotti messi in vendita o consegnati allo stato fresco per il consumo o la preparazione dei pasti nelle attività di ristorazione a condizione che la messa in vendita o la consegna alle imprese utilizzatrici avvenga nel periodo di produzione tipico delle zone agricole;
3) prodotti di comprovata sostenibilità ambientale: i prodotti il cui trasporto dal luogo di produzione al luogo previsto per il consumo produce meno di 25 kg di CO2 equivalente per tonnellata;.