Sostituirlo con il seguente:
Art. 5.
1. Nell'ambito delle risorse disponibili per il Piano strategico nazionale applicativo della politica agricola comune viene individuata una misura nazionale specifica a favore dell'agricoltura contadina a far valere nei PSR, attribuendo loro un punteggio premiale ed uno aggiuntivo alle aziende ubicate in terreni montuosi e svantaggiati e nelle aree interne, il cui ammontare e piano di riparto sono concordati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.