Dopo l'articolo 4 aggiungere i seguenti:
Art. 4-bis.
(Logo Agricoltori Contadini)
1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il logo «Agricoltori Contadini». Esso può essere richiesto da coloro che sono iscritti all'Albo di cui all'articolo 3 ed applicato, secondo le normative vigenti, per identificare i prodotti degli agricoltori contadini.
Art. 4-ter.
(Prodotti tradizionali)
1. Si applicano ai prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 173 del 1998 le disposizioni relative alla disciplina dei controlli e delle sanzioni, nonché della semplificazione delle norme in materia di produzione e vendita, di cui alla presente legge.