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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.03. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 1825

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/10/2020  [ apri ]
4.03.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere i seguenti:

Art. 4-bis.
(Logo Agricoltori Contadini)

  1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il logo «Agricoltori Contadini». Esso può essere richiesto da coloro che sono iscritti all'Albo di cui all'articolo 3 ed applicato, secondo le normative vigenti, per identificare i prodotti degli agricoltori contadini.

Art. 4-ter.
(Prodotti tradizionali)

  1. Si applicano ai prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 173 del 1998 le disposizioni relative alla disciplina dei controlli e delle sanzioni, nonché della semplificazione delle norme in materia di produzione e vendita, di cui alla presente legge.