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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.01. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 1825

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/10/2020  [ apri ]
4.01.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Lavoro prestato gratuitamente)

  1. Il lavoro prestato gratuitamente e in forma saltuaria o come scambio di opere in favore delle aziende contadine iscritte al Registro è equiparato al volontariato, salvo i casi in cui siano utilizzate scale o macchine e attrezzature elettriche o a motore. In caso di scambio di prestazione lavorativa tra soggetti conduttori di aziende contadine iscritte al Registro da almeno tre anni non si applicano le limitazioni di cui al precedente periodo.
  2. Dopo il comma 2 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, è inserito il seguente: «2-bis. Nel settore agricolo, in parziale deroga a quanto disposto dal comma 2, gli agricoltori contadini che, nello svolgimento dell'attività agricola stagionale, si avvalgono della collaborazione resa a titolo amicale e gratuito da soggetti non rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 230-bis del codice civile, sono tenuti alla sola comunicazione agli organi preposti dei nomi di tali soggetti entro la data di inizio dell'attività. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali sono definiti le modalità e i contenuti della comunicazione di cui al primo periodo. Nei casi di cui al presente comma non si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente per le violazioni della disciplina in materia di contribuzione previdenziale nel settore agricolo».