Sostituirlo con il seguente:
Art. 3.
(Albo degli Agricoltori Contadini)
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge costituisce sul proprio sito internet l'Albo degli Agricoltori Contadini.
2. L'iscrizione all'Albo è gratuita e avviene a seguito di autocertificazione da parte del richiedente del possesso dei requisiti di cui ai successivi commi 3 e 5.
3. Per iscriversi all'Albo, i soggetti di cui al comma 1 devono principalmente:
a) favorire la biodiversità animale e vegetale, la diversificazione e gli avvicendamenti colturali e rispettare gli elevati standard di benessere animale stabiliti nelle linee guida volontarie sulla gestione responsabile della terra, dei territori di pesca e delle foreste approvate dal Comitato sulla sicurezza alimentare mondiale delle Nazioni Unite l'11 maggio 2012;
b) produrre attraverso l'utilizzo prevalente del lavoro dell'uomo, utilizzare tecniche di trasformazione del prodotto tradizionali, senza l'uso, salvo necessità, dei conservanti e praticare forme di vendita diretta al consumatore nell'ambito della provincia di produzione o nelle province contermini.
Essi devono, inoltre, essere in possesso dei requisiti specifici definiti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, sentita della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
4. L'iscrizione ha una durata di tre anni e, permanendo le condizioni, può essere rinnovata.
5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è l'autorità competente per l'organizzazione dei controlli ufficiali, ma può delegare i compiti di controllo ad uno o più organismi di controllo.