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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.01. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 1825

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/10/2020  [ apri ]
3.01.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Delega al Governo per la disciplina dei controlli e delle sanzioni)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo in materia di controlli e di sanzioni nell'ambito del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3 della presente legge.
  2. Nella predisposizione del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo è tenuto ad osservare i seguenti principi e criteri direttivi:

   a) individuare il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali come Autorità di controllo, con la possibilità di delegare il compito ad altri organismi di controllo certificati;

   b) definire i requisiti richiesti agli organismi di controllo e le attività di controllo e conformità che devono essere espletate;

   c) stabilire il regime delle sanzioni di carattere amministrativo applicabili e le modalità di applicazione dell'istituto della diffida.

  3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere.
  4. Lo schema di decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.
  5. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro un mese dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine, i decreti possono essere comunque adottati in via definitiva dal Governo.