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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.13. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 1825

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/10/2020  [ apri ]
2.13.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Definizioni)

  1. Al fine di regolamentare specifiche misure disposte dalla presente legge sono considerate aziende agricole contadine quelle che rispettano almeno uno dei seguenti criteri:

   a) sono gestite prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della sua famiglia rispetto ad altre forme di impiego e di collaborazione, ai sensi dell'articolo 2083 del Codice civile;

   b) favoriscono la biodiversità animale e vegetale, la diversificazione e gli avvicendamenti colturali, le tecniche di allevamento attraverso elevati standard di benessere animale, in conformità con le linee guida volontarie sulla gestione responsabile della terra, dei territori di pesca e delle foreste approvate dal Comitato sulla sicurezza alimentare mondiale delle Nazioni Unite l'11 maggio 2012;

   c) trasformano le materie prime prodotte in azienda, nel rispetto delle colture tradizionali, favorendo forme di economia solidale e partecipata;

   d) producono limitate quantità in termini assoluti di beni agricoli e alimentari destinati al consumo immediato e finalizzati alla vendita diretta ai consumatori finali svolta nell'ambito della provincia dove ha sede l'azienda agricola o nelle province contermini nonché nei mercati alimentari locali;

   e) rientrano nella disciplina del coltivatore diretto come definito dall'articolo 2083 del codice civile;

  2. Il titolare dell'azienda agricola contadina può concedere ai propri familiari che fanno parte dell'impresa, entro il terzo grado di parentela, nonché a società semplice da questi ultimi formate, a qualsiasi titolo, l'uso dei terreni coltivati.
  3. Le aziende agricole contadine possono collaborare con consorzi agrari istituti tecnici e professionali agrari, ordini e collegi professionali del settore, università e fondazioni.
  4. Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione alle aziende agricole contadine si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 99 del 2004.