Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Modifiche al Codice dell'amministrazione digitale)
1. All'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. La comunicazione di cui al comma 1 può avvenire anche attraverso soggetti terzi, intermediari o associazioni di categoria, ove questi siano autorizzati da apposita delega rilasciata dall'impresa stessa, utilizzando le medesime tecnologie dell'informazione e della comunicazione».