stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5.4. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 1824

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/07/2020  [ apri ]
5.4.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Istituzione dell'ufficio per il settore florovivaistico)

  1. È istituito, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio di livello dirigenziale non generale per il florovivaismo, di seguito denominato Ufficio per il settore florovivaistico, dotato di personale tecnico e amministrativo facente parte del medesimo Ministero, quale organo di rappresentanza e di supporto a livello nazionale e di Unione europea per il settore florovivaistico.
  2. All'Ufficio per il settore florovivaistico, di cui al comma 1, sono assegnati i seguenti compiti:
   a) Assicurare la rappresentanza in sede di Unione europea e nazionale degli interessi per il settore del florovivaismo;
   b) Curare l'applicazione della Regolamentazione UE in materia di OCM e promuovere forme di aggregazione nel settore quali le OP;
   c) Supportare a livello tecnico e strumentale il tavolo del settore florovivaistico, di cui all'articolo 4, e degli osservatori di cui ai commi 8 e 10 del medesimo articolo 4;
   d) Predisporre il piano di settore florovivaistico di cui all'articolo 7;
   e) Monitorare l'andamento dei mercati in collaborazione con le competenti Direzioni Generali del Ministero dello sviluppo economico e degli Enti competenti in materia;
   f) Predisporre, in collaborazione con gli uffici competenti del Ministero e con il supporto del Tavolo del settore del florovivaismo, del piano di comunicazione e promozione di cui all'articolo 9;
   g) Coordinare le attività del settore florovivaistico con l'Ufficio competente del Servizio Fitosanitario Nazionale e attivazione di tavoli di emergenza fitosanitaria;
   h) Coordinamento tra l'Osservatorio per i dati statistici ed economici relativi alla produzione ed alla movimentazione in importazione ed esportazione, di cui all'articolo 4, comma 4, che segue i lavori del Comitato di gestione ortofrutta dell'Unione europea, e la Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea;
   i) Coordinamento con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli per gli aspetti relativi ai Codici doganali internazionali;
   j) Curare e aggiornare il portale web «phytoweb».
  3. Per l'attuazione del presente articolo si provvede mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 9.

I Relatori