Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Ricerca nel settore florovivaistico)
1. Al fine di supportare la ricerca nel campo florovivaistico per le necessarie innovazioni tecnologiche, di prodotto e di processo e per garantire alla ricerca stessa i proventi derivanti da brevetti e dalle royalties derivanti, è istituito un fondo con relativa copertura finanziaria di cui all'articolo 16.