Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. I centri per il giardinaggio sono aziende agricole ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile che forniscono beni e servizi connessi all'attività agricola; operano nel settore specializzato del giardinaggio e dell'orto-floro-vivaismo, dotati di punto vendita, impegnati in attività di produzione e di vendita organizzata al dettaglio. Sono luoghi aperti al pubblico, normalmente dotati di serre e di vivai, predisposti per la produzione e per la vendita di un'elevata varietà di piante e di fiori, alle quali è affiancata un'offerta di prodotti connessi, complementari e strumentali al settore, per i quali si applicano le regole fiscali vigenti.