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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 11.4. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 1824

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/07/2020  [ apri ]
11.4.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.
(Centri per il giardinaggio)

  1. I centri per il giardinaggio sono aziende che operano nel settore specializzato del giardinaggio e dell'orto-floro-vivaismo. Essi svolgono attività di produzione e di vendita organizzata al dettaglio e forniscono beni e servizi connessi all'attività agricola. L'attività è esercitata in luoghi aperti al pubblico, dotati di serre e di vivai, predisposti per la produzione e per la vendita di varietà di piante e di fiori.
  2. I centri di cui al comma 1, sono equiparati alle imprese agricole a condizione che il fatturato della loro azienda derivi prevalentemente da attività agricola o ad essa connessa, ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile.
  3. Al fine di favorire l'armonizzazione, a livello nazionale, delle normative regionali vigenti relative ai centri per il giardinaggio, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le condizioni minime richieste per l'equiparazione di cui al comma 2.