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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.05. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 1824

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/07/2020  [ apri ]
1.05.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Interventi per il settore distributivo florovivaistico)

  1. Con intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono individuati, per macroaree, all'interno del Piano Nazionale per il Settore Florovivaistico, i siti regionali atti all'istituzione di una o più piattaforme logistiche relative al settore florovivaistico per le aree nord, centro, sud, oltre che, distintamente, per le isole maggiori e le zone svantaggiate del territorio, nonché dei mercati all'ingrosso di snodo ed i collegamenti infrastrutturali tra gli stessi.
  2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, prevedono norme semplificate per il mutamento della destinazione d'uso di manufatti quali i chioschi su strada per l'esercizio dell'attività di rivendita di giornali e riviste, somministrazione di alimenti e bevande, rivendita di souvenir, qualora le attività in essi esercitate siano ormai obsolete o comunque trovino difficoltà a mantenere un regime di esercizio redditizio, al fine della loro trasformazione in rivendite di fiori e piante.
  3. Le detrazioni di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018- 2020, si applicano altresì, fino ad un ammontare complessivo di euro cinquecento annui per nucleo familiare, per l'acquisto di fiori e piante da interno.