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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.1. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 1822

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/06/2019  [ apri ]
1.1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifica all'articolo 39 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, concernente i tipi di navigazione per i quali è obbligatorio il possesso della patente nautica)

  1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 39 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è sostituita dalla seguente:
   «b) per la navigazione nelle acque interne e per la navigazione nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa, quando a bordo dell'unità è installato un motore avente una cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione a due tempi, o a 1.000 cc se a carburazione a quattro tempi fuori bordo o a iniezione diretta, o a 1.300 cc se a carburazione a quattro tempi entro bordo, o a 2.000 cc se a ciclo diesel, comunque con potenza superiore a 30 kW o a 40,8 CV.».