3.19.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. La nomina dei Commissari straordinari delle Aziende ospedaliero-universitarie è effettuata dal Commissario ad acta previa intesa con il rettore dell'università, e sentita la Regione conformemente a quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517.