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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 6.9. in Assemblea riferita al C. 1816-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/05/2019  [ apri ]
6.9.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Considerato lo stato di criticità di parte delle strutture sanitarie pubbliche della regione, anche conseguenti ai limiti imposti al turn-over e all'attuazione del piano di rientro e la necessità di garantire comunque i livelli di assistenza ai cittadini, al solo fine di garantire il raggiungimento dei livelli minimi di assistenza per la specialistica ambulatoriale, il cui fabbisogno minimo è stato definito dal Commissario ad acta con decreto del Commissario ad acta n. 32 del 2017, la regione Calabria può eccezionalmente programmare l'acquisto di prestazioni sanitarie in deroga ai limiti previsti dall'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, come modificato dall'articolo 1, comma 574, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Per garantire l'invarianza degli effetti finanziari connessi a tale deroga, la regione Calabria provvede ad apportare misure alternative a valere su altre aree della spesa sanitaria.