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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.23. in Assemblea riferita al C. 1816-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/05/2019  [ apri ]
3.23.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: stabilito fino alla fine del comma, con le seguenti: determinato sulla base dei seguenti criteri:
   a) per le Aziende sanitarie provinciali con popolazione inferiore a 200.000 abitanti il compenso lordo massimo pari a euro 136.000;
   b) per le Aziende sanitarie provinciali con popolazione compresa tra 200.000 abitanti e 500.000 abitanti il compenso lordo massimo pari a euro 156.000;
   c) per le Aziende sanitarie provinciali con popolazione superiore a 500.000 abitanti il compenso lordo massimo pari ad euro 166.000;
   d) per le Aziende ospedaliere e universitarie fino a 600 posti letto il compenso lordo massimo pari ad euro 136.000;
   e) per le Aziende ospedaliere e universitarie con posti letto compresi tra 600 e 800 il compenso lordo massimo pari ad euro 146.000;
   f) per le Aziende ospedaliere e universitarie con posti letto superiori a 800 il compenso lordo massimo pari ad euro 166.000.
   Agli importi calcolati sulla base dei precedenti criteri possono essere aggiunte indennità di risultato nella misura massima del 20 per cento del compenso in caso di conseguimento degli obiettivi prefissati dalla programmazione regionale. I compensi dei Direttori sanitari e dei Direttori amministrativi devono essere calcolati sulla base dei criteri precedenti con la riduzione del 20 per cento del compenso lordo massimo previsto per i Direttori generali ed i Commissari straordinari delle rispettive Aziende. L'indennità di risultato aggiuntiva dovrà essere ugualmente decurtata del 20 per cento.