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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.01. in Assemblea riferita al C. 1816-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/05/2019  [ apri ]
2.01.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere seguente:

Art. 2-bis.
(Personale degli enti del Servizio sanitario della Regione Calabria)

  1. Al fine di assicurare la tutela dei livelli essenziali di assistenza (LEA) in ambito sanitario previsti dalla vigente normativa, il Commissario ad acta procede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla ricognizione dei fabbisogni di personale degli enti del Servizio sanitario della Regione Calabria.
  2. Nei successivi trenta giorni il Commissario ad acta predispone la graduatoria delle priorità dei fabbisogni e, in deroga a tutte le procedure previste dalla vigente normativa in materia di blocco assunzionale, procede alla sottoscrizione di contratti di lavoro a tempo determinato attingendo alle graduatorie esistenti, per il profilo richiesto, presso tutti gli enti del Servizio sanitario della Regione Calabria. Nel caso in cui non siano disponibili graduatorie derivanti da procedure concorsuali espletate, il Commissario ad acta richiede una terna di nominativi ai competenti Ordini dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri e provvede alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.