Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
1-ter. Il Direttore amministrativo deve essere selezionato dagli elenchi regionali degli idonei alla nomina di Direttore amministrativo; il Direttore tecnico-scientifico deve essere individuato da apposito elenco che sarà costituito tramite decreto. Il Direttore amministrativo ed il Direttore tecnico-scientifico cessano dall'incarico, con conseguente risoluzione del contratto, per decorrenza dei termini e comunque entro sessanta giorni dalla data di nomina del nuovo Direttore generale, fatta salva la possibilità di conferma.