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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.105. in Assemblea riferita al C. 1816-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/05/2019  [ apri ]
13.105.
inammissibile

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. Al fine di migliorare la distribuzione dei medicinali ai cittadini residenti nei comuni con popolazione non superiore a 5 mila abitanti, in detti comuni le regioni sono tenute a distribuire per il tramite delle farmacie aperte al pubblico, con la modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 347 del 2001, convertito in legge dalla legge n. 405 del 2001, i medicinali ordinariamente distribuiti direttamente dalle strutture del servizio sanitario nazionale secondo le modalità di cui alle lettere b) e c) del medesimo articolo 8, comma 1, secondo condizioni, modalità di remunerazione e criteri stabiliti nei vigenti accordi convenzionali locali stipulati con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie.