Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
1-ter. Al fine di migliorare la distribuzione dei medicinali ai cittadini residenti nei comuni con popolazione non superiore a 5 mila abitanti, in detti comuni le regioni sono tenute a distribuire per il tramite delle farmacie aperte al pubblico, con la modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 347 del 2001, convertito in legge dalla legge n. 405 del 2001, i medicinali ordinariamente distribuiti direttamente dalle strutture del servizio sanitario nazionale secondo le modalità di cui alle lettere b) e c) del medesimo articolo 8, comma 1, secondo condizioni, modalità di remunerazione e criteri stabiliti nei vigenti accordi convenzionali locali stipulati con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie.