Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L'obbligo di cui all'articolo 1, comma 1, si applica altresì:
a) ad aeroporti, stazioni ferroviarie e porti e ai mezzi di trasporto aerei, ferroviari, automobilistici, marittimi e della navigazione interna, che effettuano servizi di trasporto passeggeri con tratte con una percorrenza continuata, senza possibilità di fermate intermedie, di una durata di almeno quattro ore;
b) alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1, ai gestori di pubblici servizi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, diversi da quelli esercenti servizi di trasporto passeggeri.