stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.100. in Assemblea riferita al C. 181-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/07/2019  [ apri ]
4.100.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'obbligo di cui all'articolo 1, comma 1, si applica altresì:
   a) ad aeroporti, stazioni ferroviarie e porti e ai mezzi di trasporto aerei, ferroviari, automobilistici, marittimi e della navigazione interna, che effettuano servizi di trasporto passeggeri con tratte con una percorrenza continuata, senza possibilità di fermate intermedie, di una durata di almeno quattro ore;
   b) alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1, ai gestori di pubblici servizi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, diversi da quelli esercenti servizi di trasporto passeggeri.