stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.01. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 181

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2019  [ apri ]
2.01.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Uffici postali e istituti bancari).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2020 è fatto obbligo a tutti gli uffici postali e tutte le filiali di istituti bancari di prevedere la presenza di postazioni di defibrillazione ad accesso pubblico o, comunque, di un defibrillatore semiautomatico esterno, nel rispetto delle modalità indicate dalle Linee guida di cui all'accordo 27 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2003.
  2. Il direttore delle filiali e degli uffici di cui al comma 1 individua, per ogni cinque dipendenti, un dipendente ai fini della frequenza dei corsi per l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni organizzati dalle regioni ai sensi del decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2011, dell'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 30 luglio 2015.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.