Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Trattamento fiscale delle convenzioni urbanistiche)
1. All'articolo 20, terzo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, le parole: «all'articolo 40-bis» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 36-bis e 40-bis».
2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.