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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 9.04.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/05/2019  [ apri ]
9.04.
inammissibile

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disciplina dei crediti ipotecari)

  1. La sentenza che accoglie la domanda trascritta ai sensi dell'articolo 2652, primo comma, del codice civile, non pregiudica i diritti sugli immobili acquisiti dai terzi e loro aventi causa in base a un atto contenente accollo o estinzione, anche parziali, del mutuo bancario garantito da ipoteca volontaria di primo grado iscritta anteriormente alla trascrizione della domanda di cui ai numeri 1, 4, 5 e 6 del medesimo primo comma, intervenuta dopo cinque anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato.