Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Disciplina dei crediti ipotecari)
1. La sentenza che accoglie la domanda trascritta ai sensi dell'articolo 2652, primo comma, del codice civile, non pregiudica i diritti sugli immobili acquisiti dai terzi e loro aventi causa in base a un atto contenente accollo o estinzione, anche parziali, del mutuo bancario garantito da ipoteca volontaria di primo grado iscritta anteriormente alla trascrizione della domanda di cui ai numeri 1, 4, 5 e 6 del medesimo primo comma, intervenuta dopo cinque anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato.