Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Per gli interventi di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-sexies, del decreto-legge n. 63 del 2013, relativi alla messa in sicurezza antisismica degli immobili, il limite di spesa per unità immobiliare per ciascun anno entro il quale si applicano le detrazioni fiscali previste, è aumentato a 130.000 euro per i capannoni industriali.
1-ter. A copertura degli oneri di cui al comma 5-bis, nei limiti di 300 milioni annui, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.»