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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8.11.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/05/2019  [ apri ]
8.11.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-octies, è aggiunto il seguente:
  «1-novies. Qualora gli interventi previsti dall'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, siano realizzati contestualmente agli interventi di cui al comma 1-quinquies del presente articolo, per tali interventi, a decorrere dal 1o gennaio 2019, i soggetti beneficiari della detrazione di cui al comma 1 del presente articolo, possono applicare le disposizioni di cui al comma 1-quinquies o 1-octies del presente articolo.».

  1-ter. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 3.1, è aggiunto il seguente:
  «3.2. Qualora gli interventi previsti dall'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 siano realizzati contestualmente agli interventi del presente articolo, per tali interventi, a decorrere dal 1o gennaio 2019, i soggetti beneficiari della detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, possono applicare le disposizioni di cui al comma 2-sexies o 3.1 del presente articolo.».