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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8.07.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/05/2019  [ apri ]
8.07.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui al periodo precedente, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione della disposizione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della norma».