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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8.06.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/05/2019  [ apri ]
8.06.
inammissibile

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.
(Bonus matrimonio)

  1. A decorrere dall'anno 2020, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 40.000 euro, a favore di coloro i quali contraggono matrimonio.
   2. La detrazione di cui al comma 1 spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
   3. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.»