Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
1. All'articolo 16-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La detrazione non goduta al termine del periodo decennale di ripartizione per incapienza dell'imposta lorda, è ammessa in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del suo ammontare».
2. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63, è aggiunto infine, il seguente comma: «3-quinquies. La detrazione non goduta al termine del periodo quinquennale o decennale di ripartizione per incapienza dell'imposta lorda, è ammessa in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del suo ammontare».
3. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63, è aggiunto infine, il seguente comma: «2-ter. La detrazione non goduta al termine del periodo quinquennale o decennale di ripartizione per incapienza dell'imposta lorda, è ammessa in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del suo ammontare».